venerdì 14 giugno 2019

La squalifica di Sonia Mazzolini. Un anno dal controllo antidoping di Novi Ligure

La prima sentenza del TNA circa le due positività riscontrate al Cross di Novi ha avuto la luce nella giornata di ieri.


Un passo indietro. Il Cross del 20 gennaio ha visto la presenze del personale dell'antidoping con la sottoposizione al controllo di alcune atlete che hanno portato alla sospensione un mese dopo, giorno più, giorno meno di Sonia Mazzolini e di Valentina Gemetto. CLICCA QUI per i due dispositivi.

Ieri, 13 giugno la squalifica di un anno per la Mazzolini:

Prima Sezione: Sonia Mazzolini (tesserata FIDAL) squalificata un anno
Pubblicato: 14 Giugno 2019
La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico della sig.ra Sonia Mazzolini (tesserata FIDAL), visti gli artt. 2.1, 4.5.2.1 e 4.11.2 delle NSA, afferma la responsabilità della stessa in ordine all’addebito ascrittole e le infligge la squalifica di un anno a decorrere dal 15 febbraio 2019 e con scadenza al 14 febbraio 2020. 
Condanna la sig. Mazzolini al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.


Gli articoli contestati:

2.1 La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker
nel campione biologico dell’Atleta.
2.1.1 Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna
sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo
rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata,
metabolita o marker. Ai fini dell’accertamento della violazione delle
NSA, infatti, non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza
o l’uso consapevole da parte dell’Atleta.
2.1.2 Uno dei seguenti casi costituisce prova sufficiente di violazione della
normativa antidoping ai sensi dell’articolo 2.1:
- la presenza nel campione biologico A di una sostanza vietata o
dei suoi metaboliti o marker nel caso in cui l’Atleta rinunci
all’analisi del campione biologico B e quest’ultimo non venga 
Versione 1/2019 NSA - Codice Sportivo Antidoping Pagina 24
analizzato;
- la presenza nel campione biologico B di una sostanza vietata o
dei suoi metaboliti o marker che confermi l’esito delle analisi
effettuate sul campione biologico A. il campione biologico B
dell’Atleta viene suddiviso in due flaconi e le analisi del secondo
flacone confermano la presenza di una sostanza vietata o dei
suoi metaboliti o marker rinvenuta nel primo flacone.
2.1.3 La mera presenza di un qualsiasi quantitativo di una sostanza vietata,
dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’Atleta
costituisce di per sé una violazione delle NSA, fatta eccezione per le
sostanze per le quali la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti indica
specificamente un valore soglia.
2.1.4 In deroga alla norma generale prevista dall’articolo 2.1, la Lista delle
sostanze e dei metodi proibiti ovvero gli Standard Internazionali
possono fissare alcuni criteri specifici per la valutazione delle sostanze
vietate che possono essere prodotte per via endogena.

4.5.2.1 Nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 4.5.1, qualora un
Atleta o altra Persona dimostrino di non aver agito con colpa
o negligenza significativa, il periodo di squalifica altrimenti
applicabile potrà essere ridotto a seconda del grado di colpa
dell’Atleta o dell’altra Persona nella misura massima della
metà del periodo di squalifica previsto dalla norma. Ove
quest’ultimo corrisponda a una squalifica a vita il periodo
ridotto non potrà essere inferiore a 8 (otto) anni.
Il presente articolo non esclude l’applicazione delle ulteriori
riduzioni o eliminazioni di cui al successivo articolo 4.6.

4.11.2 Pronta ammissione.
Ove l’Atleta (prima che torni a gareggiare) o altra Persona ammetta
prontamente la violazione della normativa antidoping dopo che la
stessa gli sia stata contestata, la squalifica può decorrere dalla data
Versione 1/2019 NSA - Codice Sportivo Antidoping Pagina 36
del prelievo del campione biologico o dalla data in cui si è verificata
l’ultima violazione della normativa antidoping.
In ogni caso, ove il presente articolo trovi applicazione, l’Atleta o l’altra
Persona devono scontare almeno la metà del periodo di squalifica a
partire dalla data in cui l’Atleta o l’altra Persona accettano l’imposizione
della sanzione, dalla data della sentenza in cui viene irrogata la
sanzione ovvero dalla data in cui la sanzione viene comunque
comminata. Il presente articolo non si applica nel caso in cui il periodo
di squalifica sia stato già ridotto ai sensi dell’articolo 4.6.3.




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